L’art. 2, comma 23, del DL 16 gennaio 2008, n. 4 “Ultreriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in meteria ambientale” (Supplemento Ordinario, n. 24, alla Gazzetta Ufficiale, n. 24, di martedì, 29 gennaio 2008) ha modificato l’art. 186 (terre e rocce da scavo) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.
Scarica il testo del Decreto Legislativo 152/2006 aggiornato (doc, 40 KB)
La nuova formulazione, in vigore da mercoledì 13 febbraio 2008, al comma 3 non prevede più il preventivo parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.
Sono previsti due casi:
- ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti deve essere dimostrata e verificata nell’ambito della procedura per il permesso di costruire o secondo le modalità della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.);
- ove la produzione di terra e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici, la sussistenza dei requisiti deve risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.
Scarica le slides della presentazione “La gestione delle terre e rocce da scavo” dell’incontro di mercoledì 18 giugno 2008
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Articolo: http://www.lexambiente.it/modules.php?name=News&file=article&sid=4092
Materiale da scavo di strade: http://www.lexambiente.org/article4221.html