ISTITUZIONE

Gli Ordini provinciali sono stati istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923, allo scopo di tutelare il titolo professionale degli ingegneri, ovvero garantire ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni che i professionisti a cui essi si affidano hanno determinate caratteristiche e rispettano un preciso codice deontologico ed etico.
Il “Regolamento per la professione di ingegnere” (R.D. del 23.10.1925 n. 2537) precisa che per essere iscritti nell’albo occorre aver superato l’esame di stato per l’esercizio della professione che, a norma del Regio Decreto del 31.12.1925 n°2909, abilita in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
In base all’articolo 5 della Legge 1395 del 1925, gli iscritti eleggono il proprio Consiglio, che ha tre compiti fondamentali:

  1. pubblicare l’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
  2. esprimere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
  3. vigilare sulla correttezza dell’esercizio professionale.

Gli Ordini degli ingegneri ed i rispettivi consigli sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, che la esercita direttamente o tramite i procuratori generali presso la corte di appello e i procuratori della Repubblica.
Il Ministro della Giustizia vigila sulla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari e può, direttamente o per mediazione dei magistrati, chiedere ragione delle azioni intraprese dai singoli Ordini e dai rispettivi Consigli.

Con la riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 05.06.2001 n. 328) sono state istituite nell’albo professionale due sezioni:

  1. la sezione A, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea specialistica;
  2. la sezione B, cui si accede, previo esame di stato, con il titolo di laurea;

e tre settori:

  1. il settore dell’ingegneria civile e ambientale;
  2. il settore dell’ingegneria industriale;
  3. il settore dell’ingegneria dell’informazione.

Gli iscritti appartengono a uno o più settori sulla base della tipologia del corso di laurea frequentato e, benché si assista talora ad alcune sovrapposizioni, tale suddivisione pare essere efficace.
Gli iscritti alla sezione A acquisiscono il titolo di ingegnere (ing.), mentre gli iscritti alla sezione B  utilizzano il titolo di ingegnere iunior (ing. iunior).