di Walter Moro Commercialista, consulente fiscale dell’Ordine
L’emergenza indotta dalla diffusione del virus COVID-2SARS ha generato, come ben noto, una serie di misure volte dapprima a tamponare le situazioni di necessità causate dal blocco del Paese e di gran parte dell’economia:
D.L. 9 del 02.03.2020 ^Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese^ e D.L. 11 del 08.03.2020 ^Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza in materia di giustizia^ rimasti in vigore tra Marzo ed Aprile e poi abrogati con effetto dal 30 Aprile dalla Legge 27 del 24.04.2020;
D.L. 18 del 17.3.2020 ^Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese (Decreto cura Italia)^, convertito nella citata Legge 27 del 24.04.2020;
D.L. 23 del 08.04.2020 ^Misure urgenti di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di proroga di termini amministrativi e processuali (Decreto Liquidità)^, non ancora convertito in legge.
Giunte le condizioni per la riapertura controllata dell’intero sistema, il Governo ha emanato una corposa manovra contenente sia il consolidamento delle misure di emergenza in precedenza adottate, sia l’introduzione di nuove misure volte a favorire la ripresa e lo sviluppo dell’economia, D.L. 34 del 19.05.2020 ^Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia (Decreto Rilancio)^, tuttora oggetto di dibattito interpretativo ed attuativo in attesa della conversione in Legge.
Con il presente articolo si offre il panorama dei principali temi di queste norme in relazione agli obblighi ed opportunità per quanto di interesse degli iscritti nelle loro vesti di lavoratori autonomi, dipendenti ed in generale di contribuenti.
TERMINI DI VERSAMENTO E TERMINI DI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI-PREVIDENZIALI
Tentiamo di fornire uno schema di sintesi su questo argomento che è stato oggetto della sovrapposizione di vari interventi che hanno generato incertezza e confusione, nel convincimento che le misure via via introdotte debbano comunque essere interpretate in favore dei contribuenti in considerazione dell’obiettivo di tutela generale dell’interesse superiore contenuto nelle varie norme.
Sospensione termini versamento e termini adempimenti per i soggetti residenti nei comuni DPCM 01.03.2020 (D.M. MEF 24.02.2020, D.L. 18 art. 62).
Per i residenti/domiciliati nei comuni più colpiti vigono norme speciali.
Differimento termini versamento scadenti il 16 Marzo (D.L. 18 art. 60 e D.L. 23 art. 21).
Per tutti i contribuenti, tutti i versamenti di imposte, contributi previdenziali ed in genere derivanti da obblighi verso le pubbliche amministrazioni, scadenti il 16 Marzo, sono stati dapprima prorogati al 20 Marzo e poi definitivamente considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 Aprile.
Sospensione termini versamento per contribuenti di particolari categorie (D.L. 18 art. 61 e D.L. 34 art. 127).
Questa sospensione riguarda unicamente i contribuenti che rientrano in settori ritenuti più colpiti (turismo, sport, spettacolo, fiere, ristorazione, musei, educazione e assistenza, trasporto persone e merci, librerie, onlus). Consiste nella sospensione del versamento di ritenute, contributi e premi assicurazione obbligatoria (periodo 02.03/30.04.2020) nonché dell’IVA (solo Marzo), che potranno essere versati in unica soluzione il 16 Settembre o in quattro rate mensili.
Sospensione termini versamento e termini per adempimenti per tutti i contribuenti (D.L. 18 art. 62 e D.L. 34 art. 127, D.L. 23 art. 18, D.L. 34 art. 126).
Questa sospensione riguarda tutti i contribuenti residenti/domiciliati in Italia, con le dimensioni e caratteristiche di seguito indicate.
Per tutti, in relazione agli adempimenti fiscali (presentazione di dichiarazioni e comunicazioni): sospensione delle scadenze tra 8 Marzo e 31 Maggio, che potranno essere eseguite entro il 30 Giugno 2020; sono rimaste escluse dalla sospensione le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo e assimilato il cui termine è stato tuttavia prorogato al 30 Aprile (D.L. 23 art. 22).
Per quanto riguarda i versamenti fiscali/previdenziali in autoliquidazione da parte di imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori ad € 2.000.000 nel periodo d’imposta precedente: sospensione dei versamenti in scadenza tra 8 Marzo e 31 Marzo relativi a ritenute, IVA e contributi, che potranno essere eseguite in unica soluzione il 16 Settembre o in quattro rate mensili.
Per quanto riguarda i versamenti fiscali/previdenziali in autoliquidazione da parte di imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi non superiori ad € 50.000.000 nel periodo d’imposta precedente e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di Marzo e Aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019: sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di Aprile e Maggio 2020 relativi a ritenute, IVA e contributi, che potranno essere eseguite in unica soluzione il 16 Settembre o in quattro rate mensili.
Dichiarazione redditi PF precompilata (D.L. 18 art. 61-bis).
Il termine dell’Agenzia Entrate per rendere disponibili ai lavoratori dipendenti e assimilati i dati per la dichiarazione pre-compilata è prorogato dal 30 Aprile al 5 Maggio.
Sospensione termini pagamento cartelle/avvisi esattoriali, rateazioni, rottamazione, procedure deflattive contenzioso (D.L. 18 art. 68 e D.L. 34 artt. 149-154).
I versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di riscossione INPS affidati a detti Agenti, la cui scadenza cade tra l’8 Marzo ed il 31 Agosto, sono sospesi e devono essere eseguiti in unica soluzione entro il mese successivo al termine di periodo di sospensione.
Per i piani di rateazione in essere all’8 Marzo e per quelli che verranno accolti relativamente a richieste presentate sino al 31 Agosto, la decadenza dalla dilazione si verificherà nel caso di mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive (in luogo delle cinque previste dalla norma ordinaria).
Per le rate in scadenza nell’anno 2020 derivanti dalle procedure di rottamazione, il mancato versamento non determina inefficacia delle definizioni se il versamento integrale delle medesime rate avviene entro il 10 Dicembre 2020. Le rottamazioni decadute per mancati versamenti al 31 Dicembre 2019 possono formare oggetto di dilazione su richiesta del contribuente.
Sono sospesi i versamenti relativi e conseguenti ai vari istituti alternativi al contenzioso tributario (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale) nonché agli atti di liquidazione, e i relativi piani di rateazione in essere, con scadenza nel periodo tra il 9 Marzo ed il 31 Maggio; il versamento può essere eseguito entro il 16 Settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili.
Sospensione termini pagamento avvisi bonari (D.L. 34 art. 144).
I versamenti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA ed IRAP (cosiddetti ^avvisi bonari^, la cui sospensione non era stata considerata nelle precedenti norme), in scadenza nel periodo tra l’8 Marzo ed il 31 Maggio, sono sospesi e possono essere eseguiti in unica soluzione entro il 16 Settembre oppure in quattro rate mensili.
Sospensione termini delle attività degli Uffici degli Enti impositori (D.L. 18 art. 67 e D.L. 34 art. 151).
Le attività di controllo, accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso, nonché di risposte agli interpelli ed istanze previste dalla normativa, da parte degli Uffici dei vari Enti impositori sono sospese dal 8 Marzo al 31 Maggio.
In materia di prescrizione e decadenza dei termini di azione degli Uffici si applica una sospensione di durata pari a quella dei termini sospesi (D.Lgs 159/2015 art. 12 in materia di eventi eccezionali).
Possibilità di non applicare la ritenuta d’acconto ai lavoratori autonomi-agenti (D.L. 18 art. 62, D.L. 23 art. 19, D.L. 34 art. 126).
Nel periodo tra il 17 Marzo ed il 31 Maggio è in vigore la possibilità per i lavoratori autonomi e gli agenti con compensi/ricavi sino ad € 400.000 (e che non abbiano erogato redditi di lavoro dipendente nel mese precedente) di richiedere ai sostituti d’imposta la non applicazione della ritenuta d’acconto relativamente a quanto percepito, salvo dover versare essi stessi dette ritenute entro il 16 Settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili.
Termini ordinari di versamento delle imposte derivanti da dichiarazioni annuali (IVA-redditi-IRAP).
Al momento nessun provvedimento è stato adottato per sospendere o rinviare il versamento delle imposte che scaturiscono dalle dichiarazioni annuali di redditi e IRAP, che si rammenta sono fissate per le persone fisiche al 30 Giugno ovvero al 30 Luglio con la maggiorazione dello 0,4%.
Il saldo IVA 2019, che ordinariamente per tutti i contribuenti usufruisce dello slittamento al 30 Giugno o al 30 Luglio con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese successivo al 16 Marzo, rientra nella sospensione di cui all’art. 62 D.L. 18.
E’ lecito attendersi una significativa proroga anche per tali scadenze.
Rivalutazione terreni e partecipazioni-riapertura (D.L. 34 art. 137).
La procedura di rideterminazione del valore fiscale di partecipazioni non quotate e terreni, da ultimo riaperta con riferimento alla data di possesso del 1° Gennaio 2020 e con termine di perizia e versamento al 30 Giugno 2020, è stata ora spostata rispettivamente al 1° Luglio (possesso) e 30 Settembre (perizia e versamento); le aliquote delle imposte sostitutive per ottenere il riconoscimento della rivalutazione è ora fissata all’11% per tutte le categorie di cespiti rivalutati.
Esclusione dei versamenti IRAP (D.L. 34 art. 24).
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (importi che restano pertanto “abbuonati” definitivamente).
Poiché rimane fermo l’obbligo di versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”), il saldo 2019 escluso da versamento è quindi pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
INDENNITA’ E CONTRIBUTI A IMPRESE-LAVORATORI AUTONOMI
Indennità ai lavoratori autonomi-co.co.co-imprenditori (D.L. 18 artt. 27-28-44 e D.L. 34 art. 84).
Per i mesi di Marzo e Aprile è concessa una indennità dell’importo di € 600/mese (esclusa da qualsiasi tassazione), su richiesta dell’interessato (che non deve essere contestualmente titolare di pensione o di altra forma di previdenza obbligatoria) tramite procedura on-line presso l’INPS, per le seguenti categorie (per le quali non sono previste altre limitazioni soggettive quali una soglia di reddito):
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di Marzo 2020, quella per il mese di Aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
Per il mese di Maggio 2020 l’indennità, pari ad € 1.000, è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e al ricorrere di particolari condizioni:
- collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
- lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
Dopo l’iniziale esclusione, l’indennità per il mese di Marzo è stata estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (tra i quali rientrano quindi anche gli ingegneri iscritti ad Inarcassa), tuttavia con alcune importanti limitazioni:
- reddito complessivo (al lordo di canoni soggetti a cedolare secca) dell’anno 2018 non superiore ad € 35.000;
- reddito complessivo 2018 tra € 35.000 ed € 50.000 qualora a Marzo 2020 abbiano cessato l’attività o registrato una riduzione della propria attività professionale misurata in termini di riduzione del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33%;
- la domanda doveva essere presentata alle proprie Casse previdenziali entro il 30 Aprile.
Al momento non vi è alcuna certezza dell’estensione al successivo mese di Aprile (e tantomeno Maggio) dell’indennità a favore dei professionisti delle Casse private.
Contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi (D.L. 34 art. 25).
E’ stato da ultimo introdotto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo, dal quale sono tuttavia esclusi:
- i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
- i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza.
Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro e che l’ammontare di fatturato/corrispettivi di Aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di Aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di Aprile 2020 e Aprile 2019:
- 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a € 400.000;
- 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra € 400.000 e 1 milione;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.
È previsto un contributo minimo, pari a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.
CREDITI D’IMPOSTA-DETRAZIONI
Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (D.L. 34 art. 28).
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dei canoni (locazione, leasing, concessione) effettivamente versati per l’utilizzo nella propria attività economica degli immobili a destinazione non abitativa per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio; può essere utilizzato mediante compensazione in F24 oppure ceduto al locatore.
Il credito spetta a condizione che i ricavi/compensi 2019 dei soggetti conduttori siano inferiori a 5 milioni di euro e i medesimi abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto al medesimo mese del 2019.
Credito d’imposta per le spese di sanificazione (D.L. 34 art. 125).
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta, sino ad un massimo di € 60.000, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:
- la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavo-rativa;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).
Il credito può essere utilizzato in dichiarazione, compensato in F24 oppure ceduto.
Detrazione del 110% (D.L. 34 art. 119).
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
La detrazione nella misura del 110% spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:
- € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- € 30.000 per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:
- dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, per espressa previsione normativa, se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:
il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
La detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.
Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo (D.L. 34 art. 121).
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
- per lo sconto in fattura: si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la cessione della detrazione: in questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi effettuati:
- riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.
FINANZIAMENTI GARANTITI
Con il Decreto Liquidità n. 23 sono stati approntati due canali per il sostegno finanziario alle imprese ed anche ai lavoratori autonomi – nelle varie forme organizzative del singolo professionista, studio associato o STP – attraverso la possibilità di chiedere sino al 31.12.2020 alle banche ed istituti finanziari prestiti agevolati in quanto garantiti dallo Stato per mezzo dei suoi enti strumentali SACE Spa (art. 1) e Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (art. 13).
La procedura con il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI agisce tramite il potenziamento delle dotazioni dell’ente e la semplificazione delle modalità di accesso:
- la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
- l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
- la platea dei beneficiari viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria, tuttavia la garanzia può essere concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi della disciplina bancaria;
- viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
- un ammontare non superiore all’importo maggiore tra il 25% del fatturato nel 2019, il doppio della spesa salariale annua nel 2019, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi,
- una durata fino a 72 mesi;
- la garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:
- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro,
- per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;
- sono altresì ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per finanziamenti di importo non superiore a € 25.000 (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% (il prestito deve prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi, il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse entro una certa soglia); l’iter procedurale sarà accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.
La procedura con SACE Spa riguarda normalmente soggetti di più grandi dimensioni, ma è stata riservata una quota di risorse anche per le PMI e liberi professionisti che hanno già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia:
- questa garanzia non è gratuita ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:
- sia di durata non superiore a 6 anni,
- sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra il 25% del fatturato del nel 2019 e il doppio della spesa salariale annua nel 2019;
- la garanzia copre dal 70% al 90% del finanziamento in base alle dimensioni del richiedente.
Redatto in data 29 Maggio 2020