AGGIORNAMENTI SU TEMATICHE FISCALI

Negli ultimi mesi non sono state emanate norme nell’area fiscale e contributiva di particolare interesse per la categoria dei liberi professionisti.

Data:
22 Marzo 2019

Negli ultimi mesi non sono state emanate norme nell’area fiscale e contributiva di particolare interesse per la categoria dei liberi professionisti.

Si fornisce quindi un aggiornamento sull’applicazione di norme già in vigore relative ad argomenti di più immediata utilità.

Fatturazione elettronica – acquisti di carburante: regole in vigore dal 1° Luglio.

Come anticipato nel precedente Notiziario, la legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017 n. 205) ha previsto le seguenti misure a partire dall’1.7.2018:

  • l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica con riguardo alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso di autotrazione;
  • l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle predette cessioni effettuate verso privati consumatori;
  • l’utilizzo di particolari mezzi di pagamento ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti.

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai predetti fini.

Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 ha stabilito, fra l’altro, le regole tecniche per l’emis­sione e la ricezione delle fatture elettroniche e delle relative variazioni utilizzando il Sistema di Interscambio.

La Circolare Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8 ha fornito i primi chiarimenti sulle novità riguardanti le modalità di fatturazione e di pagamento delle cessioni di carburante.

L’obbligo di fatturazione elettronica a partire dall’1.7.2018 non riguarda, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

  • cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc.;
  • cessioni di altri tipi di carburante (es. GPL o metano) per autotrazione in relazione alle quali, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell’IVA, la spesa dovrà essere documentata con le modalità finora in uso (es. scheda carburante, seppure la relativa disciplina sia abrogata dall’1.7.2018) o mediante emissione facoltativa della fattura elettronica.

Diversamente da quanto previsto per la scheda carburante (DPR 444/97), la targa o altro estremo identificativo del veicolo (es. casa costruttrice, modello, ecc.) al quale sono destinati i carburanti non rientrano nel contenuto obbligatorio della fattura. Ne consegue che tali elementi facoltativi:

  • non devono necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche (può tuttavia può essere inserita nel campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica);
  • possono comunque essere inseriti nelle fatture per le opportune finalità, quali l’ausilio alla tracciabilità della spesa e la riconducibilità della stessa a un determinato veicolo allo scopo, fra l’altro, della relativa deducibilità.

Per quanto attiene alla necessità di impiego di specifici mezzi di pagamento al fine di ottenere la deducibilità dei costi e la detraibilità della relativa IVA assolta, si fa innanzitutto riferimento alle carte di credito, carte di debito e carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Con il citato provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati altri mezzi di pagamento ritenuti idonei:

  • assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82, tra cui a mero titolo esemplificativo: addebiti diretti, bonifici bancari o postali, bollettini postali, altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano l’addebito in conto corrente.

Novità quadro RE-2018: deducibilità spese vitto alloggio riaddebitate e limite spese per aggiornamento e formazione professionale.

A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello Redditi 2018), le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell’onere sostenuto, nei limiti del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta) non si applicano a questa categoria di costi se, (art. 54 co. 5 del TUIR, modificato dall’art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. “Jobs Act autonomi”) ricorrono entrambe le condizioni:

  • i costi sono sostenuti per l’esecuzione di un incarico;
  • i medesimi costi sono addebitati analiticamente nella fattura emessa a carico del committente.

Nel modello Redditi PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare nella colonna 2 (“Spese addebitate analiticamente al committente”) del rigo RE15, di nuova istituzione, e divengono interamente deducibili senza concorrere al limite del 2% sui compensi.

Importante modifica anche sul fronte delle spese per aggiornamento professionale e relative spese accessorie (vitto e alloggio, viaggio e soggiorno). Dal periodo d’imposta 2017 non si applica più il limite generale del 50% per questa categoria di spese, bensì un limite in valore assoluto pari ad € 10.000. Queste le nuove regole per la compilazione del rigo RE17, che ora riguarda le spese relative a “partecipazione a master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché a convegni e congressi”:

  • i costi per vitto e alloggio, per la quota del 75%, vanno indicati nella colonna 1;
  • i costi per l’iscrizione agli eventi formativi, oltre alle relative spese di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1, nonché i costi già esposti in colonna 1, vanno indicati nella colonna 2 entro il limite massimo di € 10.000.

E’ stata altresì istituita una separata categoria di costi che danno diritto ad una ulteriore deduzione nel limite di € 5.000: si tratta dei ^servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità^ erogati da organismi accreditati (rigo RE17 colonna 3).

Termini di versamento delle imposte per le dichiarazioni redditi-IRAP 2018.

Come già per lo scorso anno, i termini di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi ed IRAP 2018 per le persone fisiche, i titolari di partita IVA, le società di persone e le società di capitale, sono così scadenziate:

  • termine ordinario 30 Giugno (quest’anno slittato al 2 Luglio)
  • termine di ulteriori 30 giorni con maggiorazione 0,40% 30 Luglio (quest’anno 1° Agosto)

A questo punto, è, altresì, possibile applicare l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 che dispone il differimento al 20 Agosto, senza maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti tramite modello F24, compresi quelli rateizzati, che scadono dal 1° al 20 Agosto di ogni anno; per effetto del periodo feriale, quindi, si determina l’ulteriore differimento dei termini di versamento, con la sola ed unica maggiorazione dello 0,4% rispetto al termine ordinario del 30 Giugno.

La scadenza riguarda tutte le imposte e contributi scaturenti dalle dichiarazioni, le imposte sostitutive (compresa la cedolare secca sugli affitti), tanto a saldo che come primo acconto; invariata la facoltà e modalità di rateizzo.

F24 a zero non presentato.

L’errore consistente nell’omessa presentazione del modello F24 “a zero”, in cui è inclusa la totale compensazione tra crediti e debiti d’imposta, è emendabile in sede contenziosa, sicché viene meno il recupero derivante dal (presunto) omesso versamento. Tale principio di diritto è stato applicato dalla Corte di Cassazione in occasione dell’ordinanza n. 13931 recentemente depositata.

La vicenda riguardava un contribuente destinatario di un controllo automatico ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, in cui si contestava l’omesso versamento a saldo dell’imposta; il contribuente avrebbe dovuto, per quanto emerge dal testo della sentenza, presentare un modello F24 con saldo a zero, poiché ricorreva l’ipotesi in cui la somma degli importi a debito coincideva con gli importi a credito. All’esito della liquidazione automatica, in sostanza è stato contestato un omesso versamento, posto che non avendo l’Erario potuto constatare l’avvenuta presentazione del modello F24 contenente la compensazione, alcun pagamento risultava eseguito.

Secondo i giudici di legittimità la condotta descritta costituirebbe un errore emendabile in sede contenziosa (riprendendo il principio di diritto espresso in occasione della pronuncia a Sezioni Unite del 30 giugno 2016 n. 13378); al contribuente è lasciata la possibilità di difendersi, nel corso del giudizio, senza limitazioni, laddove la dichiarazione sia affetta da errori od omissioni, avendo facoltà, quindi, di emendare la dichiarazione già presentata senza materialmente ripresentarla.

Compensazione ritenute studi-associati.

La Cassazione (sentenza 30.5.2018 n. 13638) ha sancito che in capo all’associazione professionale non sussiste il diritto di compensare, in maniera diretta e integrale, i propri debiti fiscali con il credito rinveniente, in capo ai singoli associati, dalle ritenute subite (nella specie, non distribuite agli associati ma utilizzate direttamente dall’associazione).

Si tratta, infatti, di una situazione differente dalla possibilità – riconosciuta dall’Agenzia Entrate con la Circolare n. 56/2009 – per gli associati di retrocedere all’associazione una parte o tutte le ritenute per la quota di credito che residua dalle proprie dichiarazioni una volta scomputato l’intero debito IRPEF.

Pagamento stipendi tracciabile dal 1° Luglio.

L’art. 1 co. 910 – 914 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l’obbligo, in capo ai datori di lavoro e committenti di pagare la retribuzione od ogni suo anticipo con strumenti tracciabili; la disposizione si applica a partire dall’1.7.2018.

L’obbligo in questione si applica ai:

  • rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione (es. part time o a chiamata) e dalla durata del rapporto (es. contratto a termine, stagionale);
  • rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della L. 142/2001.

L’obbligo in esame non si applica ai:

  • rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
  • rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi na­zio­nali per gli addetti ai servizi familiari e domestici (es. colf e badanti), stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Secondo l’Ispettorato Nazionale del lavoro devono ritenersi esclusi dall’obbligo di tracciabilità anche i pagamenti dei compensi derivanti da:

  • borse di studio;
  • tirocini;
  • rapporti autonomi di natura occasionale.

Il pagamento delle retribuzioni o compensi per i suddetti rapporti dovrà avvenire, at­tra­verso una banca o un ufficio postale, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi tracciabili:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico (es. carte di credito o debito, carte pre­pa­ga­te);
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato; l’impedimento s’intende com­pro­vato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non infe­rio­re a 16 anni.

Al datore di lavoro o al committente che viola l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

Detrazione IVA per spese su immobili di terzi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 11.5.2018 n. 11533, hanno stabilito che deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale.

Il nesso di strumentalità che consente la detrazione dell’IVA relativa alle opere di miglioria su beni di terzi può essere anche “potenziale” o, comunque, valutato in un’ottica “prospettica”.

Secondo la sentenza in commento, dunque, può essere riconosciuto il diritto alla detrazione IVA se la spesa sostenuta è finalizzata all’esercizio di un’attività economica e, a tal fine, risulta irrilevante la circostanza che la predetta attività non abbia potuto concretamente esercitarsi, qualora ciò dipenda da circostanze estranee al soggetto passivo.