Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno – art. 7 del D.M. 05/08/2011 . Criterio di calcolo del quinquennio di riferimento.

Data:
10 Febbraio 2016

Con la Circolare n. 658 del 27 gennaio 2016 il CNI trasmette la comunicazione del Capo del Corpo Nazionale dei VVF (DC PREV n. 15614 del 29/01/2015) che stabilisce i criteri per il calcolo della decorrenza del cosiddetto “quinquennio di riferimento”.
Come previsto dal DM 5/05/2011 il 26.08.2016 terminerà il primo quinquennio di riferimento per coloro che erano già iscritti agli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 05/08/2011.
Dopo tale data per gli iscritti agli elenchi che avranno maturato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio decorrerà un nuovo quinquennio; con l’inizio del nuovo quinquennio si azzereranno i crediti eventualmente cumulati in eccesso e ricomincerà il calcolo dei criteri formativi.
Viceversa, gli iscritti che non avranno completato l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2016 saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero dell’interno con l’interdizione all’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio, pena la segnalazione al Consiglio di Disciplina territoriale per esercizio abusivo della professione.
Gli atti emessi e sottoscritti dai professionisti antincendio in regime di sospensione sono nulli.
Come precisato nell’allegata comunicazione dei VVF, il professionista antincendio sospeso sarà reintegrato negli elenchi a seguito del completamento delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio, con l’inizio di un nuovo quinquennio di riferimento.
Non è previsto un limite di durata del periodo di sospensione.