Atti generali

Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.


    Regolamenti su formazione

    12 Dic 2024

    Circolari dell’Ordine

    13 Mag 2024

    Regolamenti

    13 Mag 2024

    Codice deontologico

    13 Dic 2023

    Codice disciplinare

    12 Giu 2023

    Documenti di programmazione strategico-gestionale

    17 Apr 2023

    PIAO

    15 Dic 2022

    Codice di comportamento

    17 Nov 2022

    Riferimenti normativi

    10 Mag 2022

    Oneri informativi per cittadini e imprese

    10 Mag 2022