Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2018”, entrata in vigore l’1.1.2018.
principali novità E DISPOSIZIONI in materia fiscale PER TITOLARI DI PARTITA IVA
Fatturazione elettronica: estensione dell’obbligo – cessioni di carburante – comunicazioni –semplificazioni.
A partire dal 1.1.2019 viene introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA oppure un privato consumatore. Sono esonerati i soggetti che applicano:
- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- regime forfetario ex art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55; il soggetto emittente potrà operare direttamente sul Sistema oppure avvalersi di intermediari per la trasmissione.
Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.
Con decorrenza dall’1.7.2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.
Con riferimento alla cessione di carburanti, l’obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, con modifica dell’art. 22 co. 3 del DPR 633/72; contestualmente viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.
Tanto la detrazione dell’IVA, quanto la deduzione del costo, potranno essere esercitate esclusivamente per le spese sostenute mediante pagamento con carta di credito, carta di debito (bancomat) o carte prepagate.
Con la medesima decorrenza, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di carburanti verso privati consumatori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019, viene prevista l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture. Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata).
A partire dall’1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica).
Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei lavoratori autonomi e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.
Il programma si fonda sull’acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere; l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
- gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
- una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti Riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento. Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).
Dichiarazioni fiscali e certificazioni uniche: nuovi termini di presentazione.
Risulta ora così ridefinita la mappa delle scadenze per le presentazioni dei modelli dichiarativi:
- 30 aprile dichiarazione annuale IVA (vecchio termine 28 febbraio);
- 31 ottobre Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (vecchio termine 7 marzo);
- 31 ottobre dichiarazione sostituti d’imposta – modello 770 (vecchio termine 31 luglio);
- 31 ottobre dichiarazione redditi e IRAP (per gli anni in cui sussiste obbligo comunicazione dati fatture fissata al 30 settembre).
Per quanto attiene al sistema dei modelli 730:
- 23 luglio presentazione ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Consegna ai contribuenti e trasmissione all’Agenzia delle Entrate:
- 29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
- 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.
Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018; si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.
Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.
Indici sintetici di affidabilità fiscale: rinvio applicazione.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
Ciò comporta che, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.
Super-ammortamento: proroga.
Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
- l’ordine risulti accettato dal venditore;
- sia effettuato il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Tuttavia, nella nuova versione dell’agevolazione:
- la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);
- sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art 164 del TUIR.
Sistemi di controllo: F24 con compensazioni – pagamenti pubbliche amministrazioni.
Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000 euro. Dal 1.3.2018 detto limite viene ora abbassato a 5.000,00 euro.
LE DISPOSIZIONI in materia fiscale PER I CONTRIBUENTI PRIVATI
Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni societarie.
Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo per le partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26% sia per i dividendi che per le plusvalenze da realizzo; di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.
Per i dividendi, è prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14% in base all’anno di formazione).
Per le plusvalenze, la nuova tassazione si applica a quelle realizzate a partire dal 2019.
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni.
Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2018, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l’imposta sostitutiva.
Entro il termine del 30.6.2018, occorrerà che:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno;
- il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva fissata in misura del 8% sia sulle partecipazioni non qualificate che sulle partecipazioni qualificate e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Cedolare secca.
Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità dell’aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
Familiari fiscalmente a carico – bonus 80 euro.
A decorrere dall’1.1.2019 il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.841 a 4.000 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Con decorrenza 1.1.2018 viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80 euro al mese da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”. L’attuale soglia di 24.000 euro viene elevata a 24.600, con ulteriore possibilità sino a 26.600 euro per l’aumento proporzionale all’aumento del reddito complessivo.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – riqualificazione energetica – bonus mobili – bonus verde.
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018. Per alcuni interventi è invece prevista una diversa %:
- 50% finestre comprensive di infissi, schermature solari;
- 50% interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;
- 65% interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- 65% acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- 50% impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (valore massimo detrazione 30.000 euro);
- 65%, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (valore massimo detrazione 100.000 euro).
La riduzione al 50% per alcune spese vale anche per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali.
Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”); per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017.
È introdotta la detrazione IRPEF nella misura del 36% per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; l’importo massimo di spesa agevolabile è di 5.000 euro.
Altre detrazioni IRPEF: novità e modifiche.
Dal 2018 è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% sulle seguenti spese:
- premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR;
- acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR (importo massimo 250 euro, anche per i familiari a carico).
Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta sull’importo massimo di spesa di 2.633 euro:
- agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri);
- anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.
Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese sostenute dal 2018 in favore dei minori o di maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
Anche per l’anno 2018 è confermata la concessione di un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato (65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro).
Redatto in data 5 Febbraio 2018