La legge 159/2020 ha modificato le scadenze in materia di sicurezza antincendio, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto.
In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.
In particolare:
– l’art. 3-bis link stabilisce che tutti gli atti (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni di inizio attività e documenti comunque denominati) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
– il nuovo comma 2-sexies dell’art. 103 prevede che tutti gli atti scaduti dal 1 agosto 2020 al 4 dicembre 2020 (e non rinnovati) conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Questi provvedimenti annullano quanto indicato nella Circolare 25-2020.