DOMANDE FREQUENTI

Albo professionale

L’azienda per cui lavoro mi ha preannunciato un trasferimento all’estero. È possibile una cancellazione temporanea dall’albo?

E’ possibile cancellarsi dall’albo, successivamente dovrà presentare domanda di reiscrizione prevedendo un nuovo pagamento della tassa governativa.

Devo comunicare all’Ordine, eventuali modifiche come indirizzo di residenza, occupazione e altre informazioni indicate al momento di iscrizione?

Deve comunicare la variazione dei dati compilando il modulo che trova sul sito dell’Ordine nella sezione “Segreteria” sottosezione “Molulistica” → “Moduli per l’Albo Professionale”.

Come iscritto all’albo, posso aggiungere il logo dell’Ordine sulla carta intestata, bigliettino da visita o altri documenti?

E’ vietato l’utilizzo del logo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como da parte degli iscritti, o da enti e società esterne.

La data di iscrizione all’Ordine è quella del giorno in cui ho presentato domanda?

No, l’iscrizione all’albo decorre dalla data della delibera del Consiglio, che sarà nella prima riunione di Consiglio utile dopo la presentazione della domanda.

Devo iscrivermi all’albo ma sono fuori sede per lavoro. Posso inviare i documenti per posta elettronica?

Non è possibile, per l’iscrizione dobbiamo ricevere la domanda e gli allegati in originale. Potrebbe spedirli con una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lavoro in provincia di Como da qualche mese, ma preferisco tenere la residenza in un’altra provincia: è possibile iscriversi all’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Como?

Sì, è possibile iscriversi all’albo della provincia in cui si ha il domicilio professionale. Ciò è previsto dalla legge 526/1999, all’art. 16: “per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”.

Ho cambiato la mia residenza perché mi sono trasferito in un’altra provincia e la mia sede lavorativa risulta nella medesima provincia, devo cambiare l’Ordine di iscrizione?

Sì, per legge (DPR 328/2001) deve iscriversi all’Ordine Territoriale nella provincia di residenza o in cui ha il domicilio professionale.

Dove posso reperire il modulo per l’iscrizione all’albo?

Può trovare i moduli sul sito dell’Ordine nella sezione “Segreteria” sottosezione “Modulistica” → “Moduli per l’Albo Professionale”.

Competenze professionali

Cinque anni di iscrizione all’albo sono sufficienti per redigere delle perizie giurate per privati?

Per la prestazione indicata non esiste un obbligo di iscrizione a un elenco o registro, né obblighi di anzianità minima. Il professionista potrà coscientemente operare nei campi di propria competenza, ferme restando tutte le responsabilità civili e penali che derivano dal lavoro svolto, compreso l’obbligo di dotarsi di una adeguata polizza professionale.

Come ingegnere iunior posso firmare un progetto per …. ?

Per le risposte a questo ricorrente quesito si può fare riferimento alla pubblicazione Le competenze professionali degli ingegneri iuniores del Centro Studi del CNI, aggiornata a luglio 2008. Ne riproduciamo qui alcune parti.

Accanto al supporto alle attività degli ingegneri, il DPR n. 328/2001 attribuisce agli ingegneri iuniores la competenza all’esercizio di alcune attività autonome di progettazione, direzione dei lavori, stima e/o collaudo. Fra queste attività sono comprese:

1) per l’ingegneria civile e ambientale, la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate (art. 46, 3º comma, lett. a, n. 2), nonché i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualsiasi natura (art. 46, 3º comma, lett. a, n. 3).

Nello svolgimento di queste attività di propria competenza, per tutti i settori, l’ingegnere iunior deve fare necessariamente riferimento all’uso di “metodologie standardizzate”. In questo modo si stabilisce (al di fuori di quanto previsto dalla legge per l’individuazione puntuale delle relative attribuzioni) il confine fra l’ambito di competenza dell’ingegnere e quello dell’ingegnere iunior: il primo è autorizzato dalla legge – a prescindere dal tipo di attività posta in essere, ad impiegare metodologie innovative, presupponendo in capo al professionista una preparazione adeguata a tal fine. Il secondo, invece, nelle attività che gli competono, può solo ricorrere all’utilizzo di metodologie standardizzate, ossia già applicate in un elevato numero di casi precedenti e, pertanto, di uso corrente.

Per metodologia (o procedura) standardizzata deve intendersi l’applicazione di un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) comunemente usate per l’espletamento di attivita analoghe a quelle trattate dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione. Detto criterio deriva dalla giusta considerazione che il discostarsi dalla prassi consolidata (standardizzata) per percorrere vie alternative presuppone il possesso di conoscenze di cui solo il laureato specialistico (e quindi l’ingegnere) è ritenuto titolare, in virtù del proprio curriculum di studi.

In proposito, va ricordato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale le norme che regolano l’esercizio delle attività professionali e relativi i limiti sono dettate “…non tanto a tutela dei titoli accademici degli appartenenti ai diversi Ordini, ma essenzialmente per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano affidati a chi abbia adeguata preparazione, e ciò a salvaguardia per l’incolumità delle persone e dell’economia pubblica”.

È ovvio che nell’utilizzo delle metodologie standardizzate, la competenza dell’ingegnere iunior è di ordine concorrente e non esclusiva rispetto a quella dell’ingegnere: quest’ultimo, infatti, ha sicuramente competenza anche per le attività da svolgere con metodologia standardizzata, mentre, come si e visto, l’ingegnere iunior non può esercitare attività che richiedano l’uso di metodologie innovative.

Oltre a tale criterio generale, la competenza propria dell’ingegnere iunior incontra ulteriori limitazioni, che variano a seconda del settore di intervento e, pertanto, devono essere distintamente esaminate.

Deontologia professionale

Devo sostituire un collega ingegnere in un incarico professionale, come devo comportarmi?

In questo caso, il codice deontologico approvato nel 2014 dal Consiglio dell’Ordine Ingegneri della provincia di Como, indica che:

10.6) L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo solo dopo che il committente abbia comunicato ai primi incaricati la revoca dell’incarico per iscritto; dovrà inoltre informare per iscritto i professionisti a cui subentra e il Consiglio dell’Ordine, nel caso si ravvisi un comportamento sleale.

10.7) In caso di subentro ad altri professionisti in un incarico l’ingegnere subentrante deve fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra.